Sono coperte dall’accertamento antitrust contenuto nel provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia solo le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005 e quelle di poco successive all’adozione di tale provvedimento da parte dell’Autorità.
Nei giudizi c.d. “stand alone” l’attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi – come nelle c.d. “follow on actions” – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore. Dall’inquadramento della controversia tra le cause stand alone, deriva che l’attore è onerato dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione del contratto impugnato.