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Tribunale di Milano, 5 Febbraio 2021

L’interruzione dei rapporti commerciali a seguito di inadempimento contrattuale non costituisce atto di concorrenza sleale

Tribunale di Milano, 5 Febbraio 2021
L’interruzione dei rapporti commerciali a seguito di inadempimento contrattuale non costituisce atto di concorrenza sleale

In materia Antitrust, qualora nel contratto di fornitura di merci sia espressamente stabilito il divieto di trasferire il bene ad un Paese diverso da quello di destinazione, il solo fatto dell’avvenuto sdoganamento e trasferimento del medesimo presso i magazzini di altro Paese, seppur in via transitoria, implica violazione delle obbligazioni contrattuali e consente alla società fornitrice l’interruzione dei rapporti commerciali, non rilevando tale condotta come rifiuto a contrarre sanzionabile quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.

Data Sentenza: 05/02/2021
Registro: RG 2728 / 2018
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Data: 05/10/2021
Massima a cura di: Vito D'Alessio
Vito D'Alessio

Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Servizi di Pubblicità Immobiliare, Direzione Provinciale di Ancona. Abilitato all'esercizio della professione forense.

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