Anche al liquidatore dimissionario si applica l’istituto della prorogatio dei poteri, che, sebbene espressamente previsto solo per gli amministratori di società di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e di s.p.a. (art. 2385 c.c.), esprime un principio generale volto a evitare vuoti nella rappresentanza della società, assicurando la contestualità tra cessazione e sostituzione del liquidatore.
Fermo restando che fino alla sostituzione il liquidatore dimissionario resta in prorogatio, in caso di inerzia dell’assemblea gli va riconosciuta, per applicazione estensiva e analogica dell’art. 2487 c.c., la legittimazione a chiedere al tribunale la nomina di un nuovo liquidatore in sua sostituzione, come quando i curatori delle due società socie, entrambe in liquidazione giudiziale, abbiano preso atto delle dimissioni senza provvedere alla sostituzione nonostante i ripetuti inviti; si aderisce così all’orientamento favorevole alla legittimazione, anche alla luce di Cass. n. 24123/2022, contro quello che ritiene la domanda inammissibile per l’assenza di una norma che preveda la sostituzione giudiziale del liquidatore. Trattandosi di società priva di fondi per la liquidazione, è opportuno nominare liquidatori i rappresentanti dei soci, e dunque i due curatori, anziché un professionista esterno.