Il riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c. interrompe anche la prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali prevista dall’art. 2949 c.c., purché provenga da un soggetto munito di poteri dispositivi sul diritto e si manifesti in una dichiarazione univoca e consapevole, che escluda finalità diverse.
Il riconoscimento può essere anche tacito e desumersi da comportamenti, compresi quelli tenuti nel corso di trattative, purché obiettivamente incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore [nella specie, rigettato l’appello dell’erede del socio contro la sentenza che aveva respinto la domanda di liquidazione della quota di una s.n.c. familiare].