Il lodo irrituale, che ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. ha natura di negozio compositivo vincolante per le parti ma non di sentenza, non è suscettibile di esecuzione né di trascrizione, e la sua attuazione è rimessa al comportamento delle parti: il lodo che annulli la delibera di revoca dei consiglieri di amministrazione non ne determina quindi l’automatica reintegrazione nella carica, e non è viziata la convocazione dell’assemblea disposta dal presidente del consiglio di amministrazione proprio per deliberare sull’attuazione del lodo, cioè sulla reintegrazione o su una nuova revoca dei consiglieri [nella specie, cooperativa soggetta alla disciplina della s.r.l.].
Nella s.r.l. l’art. 2479 c.c. consente a uno o più amministratori, qualunque sia il riparto di competenze stabilito dall’atto costitutivo, di sottoporre alla decisione dei soci qualsiasi argomento, salvo quelli riservati da altre norme alla competenza esclusiva di altri organi; ne consegue che il presidente del consiglio di amministrazione è legittimato per legge a convocare l’assemblea, anche quando lo statuto attribuisca la convocazione all’organo amministrativo. Il giudice della cautela, adito in pendenza del giudizio arbitrale di merito, provvede sulle spese della fase cautelare e di reclamo, estranee alla cognizione degli arbitri.