I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto un’ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ne consegue che il socio della società cancellata dal registro delle imprese prima dell’instaurazione del giudizio non subentra nella titolarità delle pretese risarcitorie non incluse nel bilancio di liquidazione, e la domanda va rigettata per difetto di titolarità del diritto, come per le domande di nullità e risarcitorie per abuso di posizione dominante e di dipendenza economica che il socio di una s.a.s. gestrice di un impianto di carburanti, cancellata pochi giorni prima della citazione, proponga contro la società petrolifera e la controllata associante per la trasformazione del rapporto di comodato e fornitura in associazione in partecipazione.