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Tribunale di Roma, 14 Gennaio 2021, n. 760/2021

Denominazioni sociali identiche: priorità dell’iscrizione, raffronto degli oggetti sociali e concorrenza confusoria

Tribunale di Roma, 14 Gennaio 2021, n. 760/2021
Denominazioni sociali identiche: priorità dell’iscrizione, raffronto degli oggetti sociali e concorrenza confusoria

Qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione, il conflitto va risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese intervenuta per prima, senza che rilevi il pregresso utilizzo della denominazione da parte di un’altra società cessata da tempo; l’uso legittimo della denominazione da parte della società attrice decorre quindi dalla sua costituzione, e non da quella dell’omonima società preesistente e poi incorporata, ma resta anteriore quando la convenuta sia stata costituita successivamente e non abbia documentato un uso precedente. Ai fini della confondibilità ai sensi degli artt. 2564 e 2567 c.c., per l’oggetto delle imprese e il luogo in cui sono esercitate, è sufficiente il raffronto tra gli oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi, che esteriorizzano la potenzialità espansiva della società, senza necessità di esaminare le attività effettivamente svolte.

È confondibile con «Azienda Tessile Romana S.r.l.» la denominazione «Tessile Romana S.r.l.» adottata da un concorrente nel commercio di tessuti nella stessa città, perché l’omissione della parola «azienda» non differenzia i segni e suggerisce anzi l’esistenza di segni seriali riconducibili all’attrice, accrescendo il rischio di associazione. L’adozione di una denominazione sostanzialmente identica a quella di un concorrente operante nello stesso settore e nella stessa città integra anche concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., illecito di pericolo per il quale basta la virtuale possibilità di confusione; l’inibitoria dell’uso della denominazione prevale sull’ordine di modificazione ex art. 2564 c.c. e, trattandosi di obbligo infungibile, può essere assistita da una penale per il ritardo. Il danno da concorrenza sleale non è invece in re ipsa e, in difetto di prova della sua esistenza, non può essere liquidato neppure in via equitativa; la contraffazione del marchio va esclusa in mancanza di prova della registrazione o del preuso del segno in funzione distintiva dei prodotti.

Data Sentenza: 14/01/2021
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro: RG 46520 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/09/2026
Massima a cura di: Tommaso Zambon
Tommaso Zambon

Dottorando in diritto commerciale presso il corso "Diritto, mercato e persona" dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia

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