In sede di cessione di quota di s.r.l. – in cui il cedente si impegna, contestualmente al trasferimento, a non svolgere attività concorrente e il cessionario al pagamento del prezzo come raetizzato -, a fronte della diffida ad adempiere proposta dell’attore cedente, l’inerzia processuale del convenuto cessionario, che diserti il giudizio, non permette di apprezzare la sua precedente contestazione, opposta in via stragiudiziale, circa l’asserita violazione del patto di concorrenza da parte del cedente.
Tale inerzia deve invero considerarsi processualmente tamquam non esset, identificandosi ossia in un mancato assolvimento da parte del debitore dell’onere, di cui all’art. 1218 c.c., di giustificare l’adempimento contestatogli, con conseguente condanna del cessionario all’adempimento.