Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti contabili può dar luogo ad azione di responsabilità verso l’amministratore o a richiesta in via cautelare ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c.
Il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. non è finalizzato ad accertare eventuali responsabilità dell’amministratore per irregolarità nella tenuta dei libri contabili e nella predisposizione dei bilanci ove non sia prospettabile un danno attuale per la società, e non anche per i creditori o per i soci.