L’obbligo di deposito del bilancio nei termini di cui all’art. 2429, terzo comma, c.c., attiene al corretto svolgimento del procedimento di approvazione, assicurando un’adeguata informazione dei soci e, pertanto, la sua violazione non riguarda disposizioni inderogabili dettate a tutela di interessi collettivi: ne discende che l’impugnazione della delibera assembleare per violazione dell’obbligo de quo può essere compromessa in arbitri.