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Tribunale di Roma, 19 Febbraio 2016

Natura della responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. e onere della prova del creditore

Tribunale di Roma, 19 Febbraio 2016
Natura della responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. e onere della prova del creditore

La responsabilità dei liquidatori ex art. 2495, II co., c.c. ha natura extracontrattuale, quale illecito aquiliano integrato dalla “ingiusta” lesione del diritto di credito del terzo. Infatti, l’obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società ed è inerente alla carica rivestita e, dunque, non può confondersi con l’obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore.

Pertanto, ricade in capo al creditore, che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore, l’onere di allegare in maniera specifica e di provare non solo l’esistenza e consistenza del credito inadempiuto da parte della società, ma anche – e soprattutto – la condotta dolosa o colposa del liquidatore nonché il nesso eziologico tra la stessa ed il mancato soddisfacimento del credito. In altri termini, il creditore sociale rimasto insoddisfatto, che intenda agire nei confronti del liquidatore, ha l’onere di provare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, è stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore, cui sia imputabile la mancanza di attivo. In particolare, la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa allorquando il mancato pagamento del debito sociale, ben lungi dall’essere mera conseguenza dell’omesso inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale di liquidazione, sia, invece, il portato della indisponibilità delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei creditori della società.

Quindi, ai fini dell’affermazione della responsabilità del liquidatore, ex art. 2495, II co., c.c., non è sufficiente l’allegazione e prova della sussistenza e persistenza di ragioni di credito nei confronti della società estinta non soddisfatte durante la liquidazione, occorrendo, invece, l’ulteriore prospettazione e prova che il mancato pagamento dei debiti sociali sia eziologicamente riconducibile al comportamento doloso o colposo del medesimo liquidatore.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 19/02/2016
Registro: RG 9995 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/02/2017
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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