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Tribunale di Roma, 19 Febbraio 2018

Nell’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, comma 3, cod. civ., promossa dal socio, la società è litisconsorte necessaria

Tribunale di Roma, 19 Febbraio 2018
Nell’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, comma 3, cod. civ., promossa dal socio, la società è litisconsorte necessaria

Il socio di s.r.l. che promuova azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., agisce nella posizione di sostituto processuale della società.

Nell’azione di responsabilità degli amministratori promossa dal socio di s.r.l., la società è parte necessaria del giudizio; di conseguenza, ove essa non sia stata convenuta nel processo, dev’essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

In considerazione del conflitto di interessi fra la società danneggiata e il suo legale rappresentante, che si verifica nell’azione di responsabilità degli amministratori promossa dal socio di s.r.l., la società deve costituirsi in giudizio in persona di un curatore speciale, da nominarsi ai sensi dell’art.78 cod. proc. civ.

Data Sentenza: 19/02/2018
Registro: RG 40698 / 2015
Allegato:
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Data: 16/09/2018
Massima a cura di: Giuseppe Colombo
Giuseppe Colombo

Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ottenendo la valutazione di 110 e lode. Svariate pubblicazioni in materia di diritto societario, assicurativo e commerciale.

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