In tema di scioglimento di società di capitali (nel caso specifico, una società a responsabilità limitata), l’intervento suppletivo del Tribunale volto alla nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. presuppone l’accertamento della già avvenuta messa in liquidazione della società, la quale, ove non derivi dall’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento ex art. 2484, nn. 1-5, c.c., deve risultare da valida deliberazione assembleare adottata con le forme di legge. È, pertanto, inammissibile il ricorso ex art. 2487, co. 2, c.c. volto alla nomina del liquidatore in mancanza di una valida deliberazione assembleare di scioglimento, allorquando l’assemblea abbia sì deliberato lo scioglimento ma senza il rispetto della forma notarile, rimanendo improduttiva di effetti e non potendosi sostituire il Tribunale all’assemblea per una scelta discrezionale, rimessa ai soci, di scioglimento volontario. In mancanza di una causa legale di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, nn. 1-5, c.c., l’inerzia dell’assemblea o l’esistenza di una situazione di stallo nella definizione del piano di liquidazione non legittima l’intervento del Tribunale ai fini della nomina del liquidatore.