La nomina giudiziale del liquidatore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. presuppone l’intervenuto scioglimento della società, per deliberazione assembleare validamente adottata o per accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori ai sensi dell’art. 2485 c.c. e successiva iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c., dalla quale decorrono gli effetti dello scioglimento. Va pertanto rigettato il ricorso dell’amministratore unico, socio al 50% di una s.r.l. semplificata, che chieda la nomina del liquidatore dopo che l’assemblea non abbia approvato la messa in liquidazione per il voto contrario dell’altro socio paritario, quando non risulti iscritta alcuna dichiarazione di accertamento di una causa legale di scioglimento né sia stato chiesto al tribunale di accertarla; la delibera di scioglimento, del resto, avrebbe dovuto risultare da verbale notarile ai sensi dell’art. 2436 c.c. Nel procedimento la società è rappresentata da un curatore speciale, in favore della quale l’amministratore ricorrente è condannato alle spese.