La nomina giudiziale del liquidatore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. presuppone l’intervenuto scioglimento della società, per deliberazione assembleare validamente adottata o per accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori ai sensi dell’art. 2485 c.c. e successiva iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c., dalla quale decorrono gli effetti dello scioglimento. Va pertanto rigettato il ricorso dell’amministratore unico che chieda la nomina del liquidatore dopo che l’assemblea non abbia approvato la messa in liquidazione per difetto del quorum deliberativo, quando non risulti iscritta alcuna dichiarazione di accertamento di una causa legale di scioglimento né sia stato chiesto al tribunale di accertarla [nella specie, s.r.l.s. partecipata in misura paritetica da due soci, uno dei quali contrario alla liquidazione].