È nullo, per violazione dell’obbligo di motivazione, il decreto con cui il tribunale nomina l’organo di controllo di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2477 c.c. su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, quando il provvedimento sia del tutto privo di motivazione e questa non possa essere desunta neppure *per relationem* dalla segnalazione richiamata, che a sua volta non indichi quale dei presupposti previsti dall’art. 2477, comma 5, c.c. renda obbligatoria la nomina. Non ricorrendo un’ipotesi tassativa di rimessione al primo giudice, la corte d’appello in sede di reclamo deve comunque esaminare il merito.
Ai fini del superamento del limite relativo al numero dei dipendenti previsto dall’art. 2477 c.c., i lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 81/2015; il decreto di nomina va revocato quando la società dimostri che, applicando tale criterio, la media annua dei dipendenti è inferiore alla soglia legale e la camera di commercio, non costituita, non abbia fornito elementi a sostegno della segnalazione.