Il sequestro conservativo previsto dall’art. 2905, comma 2, c.c. nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore ha un oggetto specifico, costituito dal bene trasferito con l’atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, ed è strumentale esclusivamente all’azione revocatoria disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c.; è pertanto inammissibile la richiesta di tale sequestro sulle quote di una s.r.l. quando la domanda di merito che si intende proporre sia diretta all’accertamento della nullità degli atti di cessione delle quote e alla loro restituzione.
La quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, ha un valore patrimoniale oggettivo costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta ed è equiparata ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, sicché è assoggettabile a sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. quando sia controversa la sua titolarità o la legittimazione all’esercizio dei diritti a essa inerenti e sia opportuno affidarne la gestione temporanea a un custode imparziale. Ai fini della misura sussiste una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita un’azione reale, ma anche quando siano proposte azioni personali dirette alla restituzione del bene, perché la nozione di possesso comprende anche la detenzione; la concessione del sequestro richiede comunque il positivo vaglio del *fumus* della domanda di merito.
Non integra il *fumus* della domanda di nullità della cessione di quote per apocrifia delle sottoscrizioni del cedente una perizia calligrafica di parte, che ha valore soltanto indiziario, redatta su copie molti anni dopo la conclusione dei contratti e formulata in termini probabilistici, quando il cedente abbia in precedenza sostenuto l’autenticità dei contratti chiedendone la risoluzione per inadempimento e la cessione risulti dai bilanci della società cedente approvati in assemblee presiedute dallo stesso cedente.
La quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, una confessione stragiudiziale che fa piena prova della corresponsione della somma per il titolo indicato; l’esistenza del pagamento così attestato può essere contestata soltanto mediante la prova dell’errore di fatto o della violenza previsti dall’art. 2732 c.c., essendo irrilevanti il dolo e la simulazione, e non è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni della simulazione assoluta della quietanza ai sensi degli artt. 2722 e 2726 c.c.
La struttura semplificata e deformalizzata del procedimento cautelare, destinato a concludersi con un’ordinanza priva di attitudine al giudicato, è incompatibile con il giudizio di falso, che richiede una cognizione piena; il giudice della cautela, che non ha bisogno di certezze sull’autenticità del documento, può valutare *incidenter tantum*, anche a fronte di una scrittura disconosciuta o oggetto di querela di falso, la verosimiglianza della pretesa sulla base di un sommario apprezzamento di tutte le risultanze.