Nel rapporto tra cooperativa agricola e socio conferente, il mancato conferimento della totalità della produzione, accompagnato dalla vendita dei prodotti a imprese terze operanti nel medesimo settore merceologico e dalla loro promozione e commercializzazione con la propria denominazione, in modo da far apparire il socio come operatore autonomo sul mercato, integra la violazione del divieto di concorrenza previsto dallo statuto e giustifica la delibera di esclusione impugnata ai sensi dell’art. 2533 c.c.; sono irrilevanti i contrasti personali tra gli esponenti delle società coinvolte e i contenziosi collaterali estranei alla motivazione della delibera.
Non è nulla la clausola statutaria della cooperativa agricola che impone al socio il conferimento dell’intera produzione e gli vieta lo svolgimento di attività in concorrenza con la cooperativa, salva l’autorizzazione dell’organo amministrativo, perché essa non preclude in assoluto al socio l’impiego della propria capacità produttiva nel settore economico di riferimento.
Le dichiarazioni pubbliche sull’attività del socio cooperativo rese da un suo consigliere che si presenti come direttore e appaia all’esterno rivestire un ruolo apicale sono riferibili al socio ai fini della valutazione della condotta concorrenziale contestata nella delibera di esclusione. L’esibizione soltanto parziale dei documenti ordinata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. è valutabile a carico della parte inadempiente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
Il socio escluso che impugni la delibera negando una condotta concorrenziale nella consapevolezza di avere ceduto autonomamente a terzi parte della propria produzione può essere condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.