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Corte d'appello di Milano, 28 Ottobre 2024

Nomina giudiziale dell’organo di controllo di s.r.l. e difetto di motivazione del decreto

Corte d'appello di Milano, 28 Ottobre 2024
Nomina giudiziale dell’organo di controllo di s.r.l. e difetto di motivazione del decreto

È nullo per totale assenza di motivazione il decreto con cui il tribunale nomina l’organo di controllo di una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2477, comma 5, c.c. quando né il decreto né la segnalazione del conservatore del registro delle imprese in esso richiamata individuano quale dei presupposti previsti dalla norma renda obbligatoria la nomina; la motivazione non può essere desunta per relationem da una segnalazione che indica solo genericamente la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2477 c.c. La nullità non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice e il giudice del reclamo decide nel merito.

Ai fini della verifica del limite relativo al numero medio di dipendenti previsto dall’art. 2477, comma 3, n. 3, c.c., i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, secondo il criterio dell’art. 9 d.lgs. n. 81 del 2015; la nomina giudiziale dell’organo di controllo va revocata quando, applicato tale criterio, il numero medio annuo dei dipendenti risulta inferiore alla soglia di legge.

Data Sentenza: 28/10/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Ondei
Registro: RVG 662 / 2024
Allegato:
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Data: 24/10/2026
Massima a cura di: gabriella.romano
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