La delibera assembleare di una società a responsabilità limitata che impone al socio di minoranza di ripianare le perdite sociali è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto ex art. 2379 c.c. Tale nullità deriva dal fatto che nessuna disposizione di legge obbliga il socio di una società di capitali a ripianare le perdite, neppure nel caso di ricapitalizzazione obbligatoria, essendo invece previsto dall’art. 2482 ter c.c. il diritto, e non l’obbligo, di sottoscrivere l’aumento di capitale sociale in caso di perdite. La delibera che viola questi principi e le prerogative patrimoniali personali dei soci è considerata nulla in quanto adottata in materie che esulano dalle competenze dell’assemblea, configurando una deviazione dallo scopo economico del rapporto sociale.