Ai fini della costituzione dell’assemblea e, quindi, della validità delle delibere assunte non è sufficiente il regolare procedimento di convocazione di cui all’art. 2479 bis, 1° comma, c.c., ma occorre l’effettiva ricezione dell’avviso da parte di tutti i soci.
Pertanto, qualora in concreto risulti che, per cause non imputabili al socio (quali il ritorno al mittente della lettera raccomandata in quanto il destinatario risulti sconosciuto) l’avviso non gli è pervenuto in tempo utile per consentire l’esercizio del suoi diritti d’intervento e di voto in assemblea, si è per ciò stesso consumata una lesione di quei diritti, necessariamente destinata a riflettersi sulla regolarità della costituzione dell’organo e sulla validità dei relativi atti deliberati.
L’art. 2379 ter non è applicabile in via analogica alle s.r.l.