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Tribunale di Bologna, 19 Aprile 2016

Nullità della delibera assembleare di s.r.l. per carenza assoluta di informazione

Tribunale di Bologna, 19 Aprile 2016
Nullità della delibera assembleare di s.r.l. per carenza assoluta di informazione

Ai fini della costituzione dell’assemblea e, quindi, della validità delle delibere assunte non è sufficiente il regolare procedimento di convocazione di cui all’art. 2479 bis, 1° comma, c.c., ma occorre l’effettiva ricezione dell’avviso da parte di tutti i soci.

Pertanto, qualora in concreto risulti che, per cause non imputabili al socio (quali il ritorno al mittente della lettera raccomandata in quanto il destinatario risulti sconosciuto) l’avviso non gli è pervenuto in tempo utile per consentire l’esercizio del suoi diritti d’intervento e di voto in assemblea, si è per ciò stesso consumata una lesione di quei diritti, necessariamente destinata a riflettersi sulla regolarità della costituzione dell’organo e sulla validità dei relativi atti deliberati.

L’art. 2379 ter non è applicabile in via analogica alle s.r.l.

Data Sentenza: 19/04/2016
Registro: RG 424 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/08/2016
Massima a cura di: Giulia Giordano
Giulia Giordano

Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior Academic Visitor, Commercial Law Centre presso University of Oxford; abilitazione all'esercizio della professione forense, presso Corte d'Appello di Bologna; dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, indirizzo IUS/04 diritto commerciale; tutor didattica per l'insegnamento di diritto commerciale Università di Bologna. Sito web www.unibo.it/sitoweb/g.giordano.

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