E’ invalido l’atto di cessione di azioni qualora i convenuti non intendano avvalersi della relativa procura oggetto di querela di falso a seguito di interpello di parte attrice; ne consegue che la procura deve ritenersi interamente inutilizzabile e l’atto di cessione nullo, per mancanza di volontà alla stipulazione del negozio in capo alla cedente.