Il d.l. n. 99/2017, che ha escluso dalla cessione a Intesa Sanpaolo i debiti e il contenzioso delle banche venete in liquidazione coatta derivanti dalla commercializzazione di loro azioni e obbligazioni subordinate o convertibili, si applica alle sole banche in liquidazione e non alle loro controllate che abbiano collocato quei titoli presso la propria clientela. Resta pertanto passivamente legittimata la banca controllata, poi incorporata nella cessionaria, mentre le domande originariamente proposte contro la banca posta in liquidazione coatta nel corso del giudizio diventano improcedibili ai sensi dell’art. 83 t.u.b., senza che la mancata notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione determini l’estinzione.
La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario non comporta la nullità del contratto stipulato per iscritto, ma ne legittima la risoluzione per inadempimento, e la natura contrattuale della responsabilità supera l’eccezione di prescrizione quinquennale. L’intermediario deve fornire un’informazione adeguata in concreto sulla natura e sui rischi dello specifico strumento, come le obbligazioni convertibili non quotate e fortemente illiquide, anche all’investitore che si sia dichiarato propenso al rischio, e non basta la dichiarazione di avere preso visione del prospetto, priva di valore confessorio; la risoluzione va pronunciata quando il profilo effettivo del cliente, medio e con finalità previdenziali, sia inconciliabile con quello attribuitogli in sede di profilatura e con l’investimento proposto.
Per effetto della risoluzione l’intermediario restituisce il capitale investito, secondo le regole dell’indebito, con gli interessi legali dalla domanda e senza rivalutazione trattandosi di debito di valuta, e l’investitore i titoli; dal capitale si detraggono le cedole percepite e gli indennizzi ricevuti dal Fondo indennizzo risparmiatori, e va respinta la domanda risarcitoria in difetto di prova di un danno ulteriore.