Il socio escluso da una società cooperativa ha diritto alla restituzione dei finanziamenti eseguiti in favore della società, quando non risulti, né sia stato allegato dalla cooperativa rimasta contumace, che al momento dell’erogazione o della decisione essa si trovasse in una delle situazioni previste dall’art. 2467, secondo comma, c.c., norma applicabile alla cooperativa in forza del rinvio statutario alla disciplina della s.r.l.; in difetto di tali presupposti il credito non è postergato, e resta dovuto con gli interessi legali dalla domanda. La rinuncia all’impugnazione della delibera di esclusione, per il sopravvenuto disinteresse degli attori a conservare la qualità di soci, non preclude la domanda restitutoria.
Il finanziamento eseguito mediante pagamento diretto di debiti della cooperativa verso i suoi fornitori è provato dalle testimonianze confermate dalla piena corrispondenza tra gli importi degli assegni e quelli delle fatture dei fornitori. Non basta invece, per provarne l’ammontare, la produzione delle sole matrici degli assegni, senza le fatture pagate e senza l’indicazione certa dei beneficiari, anche quando sia provato che il socio abbia pagato debiti della società.