Il curatore è tenuto a fornire la prova delle violazioni commesse dall’amministratore e del nesso di causalità tra le stesse e il danno verificatosi, mentre incombe all’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti.
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregnante considerazione, che il nuovo testo dell’art. 146 l.fall. – come sostituito dall’art. 130 d.lgs. 5/2006 -, prevede semplicemente che il curatore è legittimato a esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, della società fallita: sicchè il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società.