Il danno risarcibile derivante dai pagamenti preferenziali eseguiti dall’amministratore in violazione della par condicio creditorum è il danno da maggior falcidia, pari alla differenza tra quanto i creditori insinuati al passivo avrebbero percepito se i creditori preferiti avessero partecipato al riparto in concorso con gli altri e quanto effettivamente percepito; esso si verifica in capo ai creditori di grado pari o superiore a quello dei creditori soddisfatti. Quando i crediti muniti di privilegio generale [dei dipendenti e degli artigiani ex art. 2751 bis c.c.] restano insoddisfatti per un importo superiore ai pagamenti eseguiti in favore di fornitori chirografari, il danno coincide con l’intero importo dei pagamenti preferenziali, ed è irrilevante che i creditori pagati non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo.
L’illiceità dei pagamenti preferenziali emerge dal fatto che l’amministratore abbia fatto transitare l’incasso di un credito sociale su conti diversi da quelli della società, per sottrarlo al pignoramento di un creditore munito di titolo esecutivo e destinarlo al pagamento di altri creditori, quando la società era già inattiva, perché tale condotta dimostra che le risorse non erano sufficienti a pagare tutti i creditori e che la società era già insolvente, anche se il fallimento è stato dichiarato oltre un anno dopo.
Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento per i pagamenti preferenziali non sono dovuti gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, perché il rapporto non costituisce transazione commerciale, ma gli interessi legali ex art. 1284 c.c. [dalla data in cui i pagamenti sono stati accertati dalla procedura]; vanno inoltre rifuse le spese della procedura di negoziazione assistita esperita prima del giudizio.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali, conservandone presupposti, termini di prescrizione e natura, e spetta al curatore anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., pure dopo l’introduzione dell’art. 2476, comma 6, c.c.; essa comprende la responsabilità, di natura extracontrattuale, per i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum, che può essere fatta valere quando la massa attiva sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali.