Qualora il debitore paghi la sorte capitale dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ma prima della sua emissione, e il creditore notifichi il decreto azionandolo per le sole spese e i compensi liquidati per la fase monitoria, il decreto va revocato, ma il debitore opponente va condannato a rimborsare al creditore le spese del procedimento monitorio e l’imposta di registro del decreto, se al momento del deposito del ricorso il credito era certo, liquido ed esigibile, perché il ricorso è stato legittimamente proposto a fronte dell’inadempimento e il creditore ha diritto di essere ristorato delle spese sostenute per conseguire il proprio credito.