La rinuncia della società in concordato preventivo al credito verso la propria controllante [per il prezzo della cessione di azioni proprie], compiuta dopo l’apertura della procedura senza l’autorizzazione del giudice delegato, è inefficace rispetto ai creditori anteriori ai sensi dell’art. 167 l. fall., perché costituisce atto di straordinaria amministrazione in quanto diminuisce il patrimonio destinato a garanzia dei creditori, anche quando il credito sia stato integralmente svalutato per la ritenuta insolvenza del debitore.
La svalutazione di un credito nel bilancio del creditore è un’operazione contabile prognostica, volta ad adeguarne il valore nominale al presumibile valore di realizzo, che non incide sull’esistenza giuridica del credito né vale come manifestazione di volontà abdicativa; né l’incapacità del debitore di pagare esclude l’interesse del creditore a conseguire un titolo di condanna.