Il vincolo che discende dai patti parasociali opera su un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale ed è riferito non alla società (che è, rispetto a tali patti, terza) ma esclusivamente ai soci contraenti, disciplinando i rapporti interni fra di essi in via meramente obbligatoria, con conseguenze soltanto risarcitorie.
Deve essere respinta l’eccezione del convenuto che lamenta l’erroneo richiamo a una disposizione di legge, poiché a fronte di una inequivoca domanda e di una chiara esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa, compete al giudicante l’individuazione della norma da applicare, indipendentemente dalla corretta indicazione della stessa da parte dell’attore.