La notifica di decreto ingiuntivo alla società, di cui l’agente postale abbia provveduto ad inviare la relativa comunicazione di avvenuto deposito prevista dall’art. 8, comma 2°, l. 890/82 , si intende eseguita indipendentemente dal ritiro del plico da parte del destinatario, decorsi dieci giorni da tale formalità.
Lo stato di liquidazione della società non costituisce impedimento ai fini della tempestiva impugnazione del decreto. Infatti, come desumibile in via generale dall’art. 2484, comma 3°, c.c., la messa in liquidazione della società produce i suoi effetti dal giorno di iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, con conseguente inopponibilità di tale status a terzi, con l’ulteriore puntualizzazione che le vicende interne della compagine non valgono a costituire concreto fattore impeditivo, idoneo a giustificare il ritardo o inerzia nel rispetto dei termini processuali.
La legittimazione a presentare l’istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell’art. 137 c.p.c. alla parte e, quindi, ad un procuratore della medesima, ovvero in via meramente alternativa, al difensore munito di mandato; con la conseguenza che è affetta da inesistenza – e non soltanto da nullità – esclusivamente la notificazione effettuata ad istanza del semplice domiciliatario, privo, in quanto tale, di poteri di impulso e di rappresentanza e munito solo della funzione di sostituire le parti nella ricezione degli atti ad esse notificati.