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Tribunale di Cagliari, 24 Gennaio 2026, n. 168/2026

Prescrizione dell’azione dei creditori sociali, decorrenza dal fallimento e omesso deposito dei bilanci

Tribunale di Cagliari, 24 Gennaio 2026, n. 168/2026
Prescrizione dell’azione dei creditori sociali, decorrenza dal fallimento e omesso deposito dei bilanci

Nell’azione di responsabilità verso i creditori sociali esercitata dal curatore contro l’amministratore della società fallita, la prescrizione quinquennale decorre, in via di presunzione semplice, dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, e grava sull’amministratore l’onere di provare che l’insufficienza del patrimonio sociale era divenuta conoscibile dai creditori in un momento anteriore, prova che non può essere tratta dal solo omesso deposito dei bilanci, perché tale circostanza, isolatamente considerata, denota piuttosto l’opacità della situazione della società e l’impossibilità per i terzi di conoscerne la reale condizione [s.r.l. semplificata di ristorazione costituita nel 2016 e fallita con sentenza pubblicata il 26 novembre 2018, che non aveva mai depositato bilanci, con amministratore unico chiamato a rispondere di 252.468,61 euro di somme distratte e diffida interruttiva spedita dalla curatela il 9 novembre 2023].

La lettera di costituzione in mora spedita con raccomandata all’indirizzo di residenza dell’amministratore, non consegnata per assenza del destinatario con rilascio dell’avviso di giacenza e poi restituita al mittente per compiuta giacenza, è idonea a interrompere la prescrizione dell’azione di responsabilità quando il destinatario non contesta la correttezza dell’indirizzo né allega di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.

L’amministratore unico che preleva senza giustificazione denaro dal conto della società, impiega le risorse sociali per pagare i creditori di altra società di cui è socio unico e amministratore e non fa confluire nelle casse sociali il prezzo incassato per la cessione del ramo d’azienda è tenuto a risarcire alla curatela l’intero importo così sottratto al patrimonio sociale, che costituisce la misura del danno, con gli interessi legali dalla domanda.

La difesa dell’amministratore che si limita ad affermare genericamente che gli inadempimenti non sarebbero quelli indicati dalla curatela e che il danno sarebbe di gran lunga inferiore non costituisce specifica contestazione dei fatti allegati, che possono quindi ritenersi provati in ragione della mancata contestazione oltre che della prova documentale prodotta.

Ente Giudicante: Tribunale di Cagliari
Data Sentenza: 24/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giorgio Latti
Relatore: Gaetano Savona
Registro: RG 6356 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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