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Tribunale di Cagliari, 2 Dicembre 2025, n. 1972/2025

Cooperativa, clausola compromissoria statutaria e rinvio al regolamento camerale per la nomina degli arbitri

Tribunale di Cagliari, 2 Dicembre 2025, n. 1972/2025
Cooperativa, clausola compromissoria statutaria e rinvio al regolamento camerale per la nomina degli arbitri

La clausola compromissoria statutaria che prevede un collegio di tre arbitri nominati in conformità del regolamento della camera arbitrale della camera di commercio non è nulla ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003 quando il regolamento richiamato, pur consentendo in via generale a ciascuna parte di nominare un arbitro, riserva all’organo della camera arbitrale tutte le nomine negli arbitrati disciplinati da tale norma e in ogni altro caso in cui la legge impone di deferire la nomina a un terzo, perché il potere di nomina di tutti gli arbitri resta così conferito a un soggetto estraneo alla società [società cooperativa che ottiene dal giudice di pace un decreto ingiuntivo contro il socio per 1.321,27 euro di contributi mensili previsti dallo statuto, revocato in sede di opposizione per effetto della clausola statutaria che devolve ad arbitrato rituale le controversie inerenti ai rapporti sociali, con regolamento camerale prodotto soltanto in appello].

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie inerenti ai rapporti sociali, escluse quelle non compromettibili per legge, si estende alla pretesa della cooperativa al pagamento dei contributi periodici posti dallo statuto a carico del socio anche quando la società agisca in via monitoria, perché la competenza dipende dall’oggetto della controversia e non dal rito prescelto, sicché il giudice ordinario può emettere il decreto ingiuntivo ma, se il socio eccepisce la clausola in sede di opposizione, deve revocare il decreto e rimettere le parti dinanzi al collegio arbitrale.

La nullità della clausola compromissoria statutaria, ancorché rilevabile d’ufficio, non può essere accertata quando i suoi presupposti risultano soltanto da un documento, come il regolamento della camera arbitrale cui la clausola rinvia, prodotto per la prima volta in appello senza allegare né dimostrare l’impossibilità incolpevole di produrlo in primo grado, perché la produzione è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e il rilievo officioso della nullità presuppone che gli elementi che la fondano risultino dagli atti.

La proposizione di un appello manifestamente infondato non costituisce di per sé abuso dello strumento processuale idoneo a giustificare la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., mentre la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa nel grado consente di aumentare il compenso liquidato in suo favore ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/2014.

Il motivo di appello che si limita a riaffermare la tesi già esaminata e disattesa dal primo giudice, senza contrapporre argomenti idonei a confutare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e il vizio è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva dell’altra parte.

Ente Giudicante: Tribunale di Cagliari
Data Sentenza: 02/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesco De Giorgi
Registro: RG 5961 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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