Il creditore che agisce per far accertare la simulazione assoluta delle cessioni di quote di s.r.l. compiute dal proprio debitore in favore di familiari e della socia amministratrice non assolve l’onere della prova, neppure per presunzioni, quando gli atti siano stati compiuti prima che la società iniziasse l’attività d’impresa e quando il credito era ancora lontano dall’essere accertato in un titolo, si inseriscano in una serie di trasferimenti di quote che coinvolge anche gli altri soci e l’amministratrice sia in carica fin dalla costituzione e continui a operare nella società con compiti non meramente esecutivi, perché tali circostanze escludono che gli atti mirassero a sottrarre beni alla garanzia dei creditori [s.r.l. esercente una lavanderia industriale, quote complessivamente pari al 75% del capitale trasferite dal socio debitore tra il 2004 e il 2006 per donazione alla socia amministratrice e per compravendita ai figli, quest’ultima al prezzo di 5.165 euro, a fronte di un credito restitutorio di 150.000 euro accertato con lodo arbitrale del 2014 e di un’attività sociale iniziata soltanto nel 2010].
Le relazioni dell’investigatore privato incaricato dal creditore non sono utilizzabili come prova né quanto alle valutazioni e ipotesi in esse espresse né quanto alle circostanze narrate, perché altrimenti si introdurrebbe nel giudizio una testimonianza scritta proveniente da un soggetto non identificato, che non ha prestato giuramento ed estranea al contraddittorio, mentre le fotografie allegate che ritraggono il debitore nello svolgimento di operazioni materiali nulla provano circa il suo ruolo di amministratore della società.
Nell’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti, l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo grava sui contraenti soltanto quando il creditore abbia offerto elementi presuntivi idonei a indicare il carattere fittizio dell’alienazione, sicché, in mancanza di tali elementi, la mancata prova del pagamento non basta da sola a dimostrare la simulazione, tanto più quando il prezzo sia modesto e inferiore alla soglia allora vigente per i pagamenti in contanti.
Lo svolgimento da parte dell’ex socio di compiti operativi e materiali nell’impresa sociale, come la consegna della merce ai clienti e la presenza nella sede, non prova che egli abbia conservato il ruolo di amministratore o il controllo sostanziale della società dopo la cessione delle quote, quando i testimoni escludano che egli si qualificasse come amministratore e riferiscano che i contratti erano stipulati dall’amministratrice formale e che la gestione amministrativa era curata dai nuovi soci.