Nell’azione di responsabilità del creditore sociale contro l’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., l’omesso o insufficiente accantonamento a fondo rischi di un credito litigioso non fonda la condanna se il creditore non prova il nesso causale tra l’omissione contabile e il mancato soddisfacimento del credito, dimostrando che con il corretto accantonamento sarebbero rimaste nella società risorse sufficienti a soddisfarlo almeno in parte, ad esempio per la mancata distribuzione di utili altrimenti resi disponibili ai soci, e tale prova manca quando le disponibilità liquide erano già insufficienti rispetto all’indebitamento e la liquidazione si è chiusa senza riparti ai soci [acquirente di un immobile titolare di un credito risarcitorio per vizi quantificato in ATP in circa 43.000 euro verso la s.r.l. costruttrice, cancellata nel 2019 durante il giudizio di merito, che aveva iscritto un fondo rischi di 40.800 euro nel 2016 ridotto a 24.648 euro nel 2017, con disponibilità liquide inferiori a 75.000 euro a fronte di debiti superiori a 115.000 euro].
Non costituiscono operazioni illegittime né violano il dovere di diligenza dell’amministratore di s.r.l. i pagamenti eseguiti, dopo la perdita del capitale e prima della messa in liquidazione, in favore di commercialisti, consulenti e del legale della società per crediti certi, liquidi ed esigibili assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2), c.c., quando le consulenze erano finalizzate a valutare, nell’ambito delle scelte discrezionali dell’organo gestorio, la possibilità di ricapitalizzare la società e di riprendere l’attività in coerenza con l’oggetto sociale.
Il creditore sociale che addebita all’amministratore la tardiva rilevazione della causa di scioglimento per perdita del capitale deve provare il momento in cui la perdita era emersa, producendo i bilanci o la contabilità degli esercizi anteriori, e individuare le operazioni compiute dopo il verificarsi della causa di scioglimento in violazione degli artt. 2484 e 2485 c.c., sicché il solo ritardo nell’approvazione del bilancio non basta a fondare la responsabilità e l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. non può supplire alla mancata produzione quando il creditore non dimostra di non aver potuto acquisire altrimenti i documenti.
La domanda di accertamento del credito verso la società estinta, proposta dal creditore sociale in prima udienza ai sensi dell’art. 183, comma 5, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 2022, in risposta all’eccezione dell’amministratore circa l’insussistenza del credito, è ammissibile perché connessa alla vicenda sostanziale dedotta e già allegata come presupposto dell’azione di responsabilità, ma, essendo unicamente strumentale a quest’ultima, consente al giudice di rigettare l’azione per difetto degli altri presupposti secondo il criterio della ragione più liquida senza pronunciarsi sull’esistenza del credito.
L’azione con cui il creditore di una s.r.l. lamenta il pregiudizio derivato dalle condotte dell’amministratore va qualificata dal giudice, anche in difformità dai riferimenti agli artt. 2392 o 2394 c.c. indicati dalla parte, come azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., che richiede la prova della qualità di creditore sociale, dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito, della condotta dell’amministratore lesiva dell’integrità del patrimonio e del nesso causale tra tale condotta e il pregiudizio.