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Tribunale di Genova, 9 Giugno 2025, n. 1554/2025

Il prestito di opere per una mostra non autorizza la riproduzione in una guida turistica

Tribunale di Genova, 9 Giugno 2025, n. 1554/2025
Il prestito di opere per una mostra non autorizza la riproduzione in una guida turistica

Il prestito gratuito di un’opera d’arte per l’esposizione in una mostra non comporta il trasferimento del diritto di riproduzione, che resta all’autore ai sensi dell’art. 13 legge 633/1941, sicché la pubblicazione non autorizzata della fotografia delle opere in una guida turistica destinata alla vendita viola il diritto esclusivo dell’autore, mentre il carattere pubblico dell’evento promosso da un ente locale non priva gli artisti dei diritti di utilizzazione delle opere esposte [cinque sculture luminose di un’artista di notorietà internazionale, prestate con liberatoria limitata all’esposizione in un’ex chiesa e fotografate nella guida cittadina commissionata dal Comune, senza il nome dell’autrice, con condanna solidale del Comune, dell’autrice dei testi e dell’editore-stampatore al risarcimento di 10.000 euro].

Un volume che reca il prezzo di copertina, il codice ISBN, attribuito soltanto a opera conclusa, e l’indicazione della data di fine stampa, ed è stato stampato in esecuzione di una determinazione dell’ente committente che ne fissava la tiratura, non può essere qualificato come mera bozza, sicché la sua distribuzione gratuita a un numero ristretto di persone e la successiva sostituzione con un’edizione priva della fotografia contestata non escludono la violazione dei diritti d’autore sulle opere riprodotte, pur incidendo sulla valutazione del danno.

La pubblicazione della fotografia di opere della scultura secondo un’impostazione non concordata con l’autore, senza menzione del suo nome, con un riferimento errato alla mostra in cui le opere erano state presentate e nella stessa pagina in cui compaiono opere di altri artisti indicati con nome e cognome lede il diritto morale di cui all’art. 20 legge 633/1941, perché arreca pregiudizio all’onore e al decoro dell’autore generando confusione sulla paternità delle opere e sul luogo della loro presentazione.

Il danno patrimoniale da riproduzione non autorizzata di un’opera non può essere liquidato, neppure in via equitativa, quando non siano dedotti elementi idonei a individuarne la misura, perché il prezzo di copertina della pubblicazione e il numero di esemplari di cui era stata deliberata la stampa non bastano a quantificarlo, mentre il danno non patrimoniale da lesione del diritto morale può essere liquidato equitativamente in considerazione della notorietà dell’artista e delle modalità della lesione, anche se protrattasi per breve tempo.

La domanda di ritiro dal commercio e di distruzione degli esemplari che riproducono illecitamente l’opera non può essere accolta, anche quando la violazione dei diritti d’autore sia stata accertata, se la pubblicazione è stata ristampata senza la riproduzione contestata e manca la prova della perdurante presenza sul mercato degli esemplari della precedente edizione.

Quando la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente mediante comparsa notificata con il contenuto previsto dall’art. 125 disp. att. c.p.c., il termine perentorio per la riassunzione è rispettato con la notifica dell’atto entro la scadenza, mentre è irrilevante la successiva data di iscrizione a ruolo, sicché non si produce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c.

Ente Giudicante: Tribunale di Genova
Data Sentenza: 09/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Lorenza Calcagno
Registro: RG 11428 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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