La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie promosse da amministratori o nei loro confronti prevale sulla clausola di scelta del foro contenuta nell’accordo con cui la società e l’amministratore delegato abbiano disciplinato il trattamento economico e le conseguenze della cessazione della carica, perché la clausola statutaria vincola sia la società sia l’amministratore che vi ha aderito con l’accettazione dell’incarico, e quest’ultimo non può sottrarvisi mediante una pattuizione derogatoria conclusa con la società [amministratore delegato revocato dalle deleghe che chiedeva il compenso residuo, l’adempimento dell’opzione per l’instaurazione di un rapporto dirigenziale e il risarcimento del danno non patrimoniale].
L’accordo concluso tra la società e l’amministratore delegato per disciplinare in dettaglio le obbligazioni reciproche connesse alla carica e alle deleghe conferite non costituisce un autonomo rapporto privatistico perché si inserisce nel rapporto di amministrazione, sicché le controversie che ne derivano, comprese quelle relative al diritto di opzione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale in caso di revoca, rientrano nell’ambito della clausola compromissoria statutaria.
La stipulazione da parte della società di un accordo con l’amministratore contenente una clausola di scelta del foro, che abbia indotto in errore l’amministratore circa l’autorità competente a conoscere delle controversie, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio conclusosi con la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri.
Tra le controversie promosse da amministratori o nei loro confronti, che l’art. 838 bis c.p.c., come già l’art. 34 d.lgs. 5/2003, consente di devolvere ad arbitri, rientrano tutte le liti tra la società e i suoi amministratori, senza distinzione tra quelle relative all’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e quelle relative al rapporto obbligatorio con la società, compresi i diritti riconosciuti a titolo di compenso, e la clausola statutaria è vincolante per gli amministratori in forza dell’accettazione dell’incarico, con la quale essi aderiscono alle regole organizzative contenute nello statuto.