Nel procedimento di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., lo status di socio e la titolarità della partecipazione minima richiesta costituiscono condizioni dell’azione che devono permanere fino al momento della decisione; la perdita, nelle more del giudizio, della qualità di socio da parte del ricorrente comporta il difetto sopravvenuto di legittimazione attiva e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., configurandosi un procedimento di volontaria giurisdizione a struttura bilaterale, è ammissibile una pronuncia sulle spese di lite fondata sul criterio della soccombenza processuale, anche quando il procedimento si definisca per ragioni di inammissibilità o improcedibilità e senza che sia stata svolta attività istruttoria; tuttavia, qualora la legittimazione venga meno in corso di causa e la domanda rimanga inesplorata nel merito, è giustificata la compensazione integrale delle spese tra le parti.