La promessa di “ritirare” una denuncia già presentata in relazione a reati perseguibili d’ufficio non integra un artificio o raggiro idoneo all’annullamento del contratto per dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c., perché consiste nella rappresentazione di un possibile comportamento futuro anziché in una menzognera rappresentazione attuale di una realtà inesistente, ed è comunque intrinsecamente di scarsa serietà, sicché la parte che la riceve può immediatamente rendersene conto.
È contraddittoria la domanda di annullamento del contratto che fondi sulle medesime prospettazioni tanto la violenza quanto il dolo, perché la minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto correttamente recepita come tale dal destinatario, mentre il raggiro consiste nell’erronea prefigurazione, da parte del deceptus e per frode del deceptor, di un beneficio in realtà non conseguibile.
Le intese transattive tra alcuni soci e il socio amministratore in ordine all’esercizio dell’azione di responsabilità e a un connesso sequestro conservativo, cui segua la cessione delle quote dal secondo ai primi, esulano dallo schema dell’annullamento del contratto per violenza, a prescindere dal contesto di concitazione o di tensione in cui sia condotta la trattativa. A fronte di un consenso manifestato in forme ineccepibili [scrittura privata autenticata da notaio], è irrilevante l’indecisione o la riserva mentale del paciscente.
La rinuncia del socio alla restituzione di un finanziamento in conto capitale è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto, perché chi effettua tale versamento non ha diritto ad alcuna restituzione.
Per l’annullamento del contratto per violenza occorre che la minaccia, consistente nella prospettazione di un male ingiusto, sia specificamente finalizzata a estorcere il consenso e tale da incidere con efficienza causale sul determinismo del soggetto passivo; il contratto non può essere annullato quando la determinazione della parte sia dipesa da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza. L’errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non giustifica l’annullamento, perché attiene alla sfera dei motivi e al rischio che il contraente si assume.