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Tribunale di Venezia, 21 Giugno 2025, n. 1901/2025

Pubblicità del trasferimento delle quote di s.r.l. e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali

Tribunale di Venezia, 21 Giugno 2025, n. 1901/2025
Pubblicità del trasferimento delle quote di s.r.l. e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali

È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16, comma 12 quater, del DL 29.10.2008 n. 185, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 2/2009) che l’acquirente delle partecipazioni sociali può ritenersi legittimato ad esercitare i propri diritti di socio. La pubblicità dei trasferimenti delle quote di s.r.l. riveste carattere imperativo e, dunque, non ammette equipollenti. Il socio che non abbia iscritto nel registro il trasferimento delle quote non può esercitare i diritti sociali, ad esempio di voto o agli utili, e il deposito per l’iscrizione o l’iscrizione stessa non possono essere surrogati dalla conoscenza che la società abbia avuto dell’intervenuto acquisto della quota, come invece possibile in via generale per l’opponibilità ai terzi dei fatti non iscritti al RI, ai sensi dell’art. 2193 c.c. L’iscrizione al Registro delle Imprese non ha tuttavia efficacia sanante di eventuali vizi dell’atto di trasferimento tra vivi o a causa di morte.

Data Sentenza: 21/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro: RG 4845 / 2025
Allegato:
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Data: 06/02/2026
Massima a cura di: Nicolò Torresi
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