Va dichiarata improponibile l’azione di annullamento proposta avverso la decisione assembleare mediante la quale non venga assunta nessuna decisione oppure ne venga disposto il mero rinvio. Invero, tali decisioni, essendo prive di contenuto deliberativo, non possono essere qualificate come vere e proprie “delibere” e non sono, pertanto, soggette alla disciplina prevista dal codice civile in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari.
Nel caso in cui il socio di una società di capitali impugni una delibera di approvazione di un determinato bilancio e venga successivamente emanata la delibera sostitutiva avente ad oggetto l’approvazione dello stesso bilancio d’esercizio, se avverso la nuova deliberazione sia stata proposta un’autonoma impugnazione da parte dello stesso socio per le medesime ragioni, occorre tener conto, ai fini dell’accertamento dell’interesse ad agire del socio in ordine alla prima impugnazione proposta, del principio di continuità dei bilanci e degli effetti della dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio previsti dall’art. 2434-bis, co. 3, c.c.
Invero, posto che in caso di annullamento della delibera sostitutiva di approvazione del bilancio d’esercizio l’organo gestorio è comunque tenuto a rifare quello precedentemente impugnato (riavviando il procedimento di cui all’art. 2429 c.c.) e ad adeguare quello dell’esercizio durante il quale è intervenuta la decisione ai criteri e dettami offerti dalla sentenza di annullamento, ne consegue che nel giudizio d’impugnazione della prima deliberazione va rilevata l’insussistenza dell’interesse ad agire del socio ad esperire l’impugnativa, atteso che tale interesse deve sussistere ed essere valutato non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.