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Tribunale di Milano, 9 Febbraio 2015

Rapporto tra rivendicazione del brevetto e descrizione

Tribunale di Milano, 9 Febbraio 2015
Rapporto tra rivendicazione del brevetto e descrizione

La mancanza nelle rivendicazioni indipendenti di una caratteristica essenziale per il funzionamento del trovato comporta l’estensione del brevetto anche a soluzioni che non risolvono il problema tecnico, sfociando in un difetto di descrizione e nella necessità di un’ulteriore attività di ricerca e sperimentazione per attuarla, che costituisce causa di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 76.1 lettera b c.p.i. La descrizione, infatti, non può integrare la rivendicazione, giacché essa può servire solo per interpretarla e non per estendere la portata della tutela mediante un’integrazione.

Il legislatore, all’art. 52, co. 2, c.p.i., ha previsto, in conformità alla convenzione di Strasburgo, che la descrizione sia uno strumento d’interpretazione delle rivendicazioni e non d’integrazione. Nel ricostruire il rapporto tra rivendicazione e descrizione il legislatore ha attribuito alla descrizione una posizione di subalternità rispetto alle rivendicazioni, le quali delimitano da sole l’ambito dell’esclusiva. La rivendicazione, dunque, non potrebbe essere integrata dalla descrizione giacché il ruolo della descrizione non può essere quello di integrare l’ambito di tutela del brevetto.

Data Sentenza: 09/02/2015
Registro: RG 54450 / 2012
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Data: 19/02/2017
Massima a cura di: Carla Pagnotta
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