La causa statutaria di recesso costituita dal trasferimento della residenza del socio in un comune diverso da quello in cui la cooperativa edilizia svolge la propria attività opera anche nei confronti del socio al quale l’alloggio sia già stato assegnato [cooperativa inattiva da anni dopo l’assegnazione di tutti gli alloggi]; provato il trasferimento, il diniego degli amministratori fondato su asseriti obblighi del socio di contribuire ai debiti sociali e agli oneri di urbanizzazione, privi di riscontro, è illegittimo, e sull’opposizione proposta nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2532 c.c. il giudice accerta la legittimità del recesso.
Il giudice che accerta la legittimità del recesso del socio di cooperativa non ne ordina l’annotazione nel libro dei soci, perché la legge non prevede tale specifica forma di pubblicità, mentre il socio può chiedere al registro delle imprese l’annotazione della propria dichiarazione di recesso, previa dimostrazione della sua conoscenza da parte della società.