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Tribunale di Venezia, 16 Settembre 2025

Reclamo contro la sospensione della revoca dell’amministratore: limiti del mandataire successoral e pubblicità ex art. 2470 c.c.

Tribunale di Venezia, 16 Settembre 2025
Reclamo contro la sospensione della revoca dell’amministratore: limiti del mandataire successoral e pubblicità ex art. 2470 c.c.

Il mandataire successoral nominato dal giudice francese, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012, non subentra nella qualità di socio della s.r.l. partecipata dal de cuius, ma può esercitarne i diritti sociali per gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione provvisoria, compreso il voto sulle decisioni necessarie alla continuazione a breve termine dell’attività, come l’approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche in scadenza. Spetta al giudice italiano, e al presidente dell’assemblea in sede di ammissione al voto, verificare che i poteri conferiti secondo la legge della successione coprano l’atto compiuto.

È invece atto di gestione attiva, che richiede l’autorizzazione del giudice che lo ha nominato, la convocazione dell’assemblea per revocare l’amministratore unico nominato a tempo indeterminato, in carica da anni per scelta del de cuius, e sostituirlo con persona scelta dal mandataire, perché la delibera incide sulla struttura organizzativa della società e la espone al rischio di risarcimento. Il voto determinante espresso in eccesso rispetto ai poteri di rappresentanza non concorre validamente alla formazione della volontà assembleare e rende annullabile la deliberazione.

L’art. 2470 c.c. va riferito a tutte le vicende che attribuiscono l’esercizio dei diritti sociali a un soggetto diverso dal titolare, e la pubblicità è condizione inderogabile, non surrogabile dalla conoscenza di fatto acquisita dalla società, sicché non rileva che in passato l’amministratore abbia ammesso al voto quel soggetto. Il periculum della sospensione ai sensi dell’art. 2378 c.c. si accerta con la comparazione dei pregiudizi, senza richiedere il danno irreparabile, e può consistere nel riflesso sulla reputazione dell’amministratore revocato, nel compenso sproporzionato attribuito al nuovo amministratore e nel rischio di diminuzione del valore della partecipazione del ricorrente, socio superstite titolare della facoltà statutaria di escludere gli eredi. L’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato al reclamo cautelare, salvo che per le questioni relative alla propria posizione processuale.

Data Sentenza: 16/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro: RG 15097 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Raffaele Agostinelli
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