Il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno del dipendente e condotta sleale va individuato nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, non suscettibili di essere assorbite ed elise attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa ed aventi dunque un effetto shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o di servizi.
A tali condotte sul piano oggettivo si aggiunge il requisito dell’animus nocendi, del quale è discussa la qualificazione quale requisito autonomo e imprescindibile dello storno illecito ovvero quale mero indice, al pari
degli altri, della condotta illecita.