Ai fini della qualificazione di una fotografia come “opera protetta” – e non come semplice fotografia – ai sensi dell’art. 2, n. 7, l.d.a., cui consegue il diritto dell’autore di disporre dei diritti di sfruttamento economico ex art. 12 l.d.a., è necessario verificare se lo scatto fotografico sia espressione della capacità creativa dell’autore e se prevalga, quindi, un’attività artistica e intellettuale nell’esecuzione e realizzazione dello scatto rispetto ad un’attività prettamente tecnica volta a rappresentare nient’altro che la realtà oggettiva.