Per individuare il momento da cui far decorrere la responsabilità dell’amministratore non è rilevante la data del bilancio che ha evidenziato la situazione di deficit ma rileva, invece, l’epoca in cui l’amministratore sia divenuto consapevole (o non avrebbe potuto non esserlo) della situazione di insolvenza in cui versa l’ente ed abbia omesso di convocare l’assemblea così consentendo una dannosa prosecuzione dell’attività d’impresa, causando l’aggravamento della situazione debitoria.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge a carico degli amministratori di una società, innanzitutto quello di una regolare e completa tenuta delle scritture contabili secondo principi di chiarezza e veridicità, rende possibile operare una valutazione di responsabilità dell’amministratore anche in via presuntiva, soprattutto qualora l’incompletezza contabile sia tale da assurgere a vera e propria omissione, rendendo di fatto impossibile fornire la prova del nesso di causalità tra il danno e la condotta dell’amministratore.