In base a quanto previsto dall’art. 2476 c.c., l’amministratore di una società di capitali è responsabile dei danni cagionati alla medesima e derivanti dall’inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per la sua gestione imprenditoriale. Tali pregiudizi possono essere determinati da una svariata tipologia di condotte, quali ad esempio la violazione del dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la distrazione di cespiti della società per il perseguimento di finalità extra sociali, l’inibizione ovvero l’indebita compressione del diritto, riconosciuto ai soci, all’ispezione della documentazione della società e la compressione del diritto ad ottenere informazioni circa singoli atti gestori o l’amministrazione societaria nel suo complesso. Il controllo da parte di questi ultimi si esplica mediante l’esercizio del diritto di ottenere informazioni dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali, nonché tramite l’esercizio del diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione dell’ente.
La natura della responsabilità dell’amministratore è di tipo contrattuale e può implicare in capo a quest’ultimo conseguenze risarcitorie laddove ne ricorrano i presupposti, sempre a condizione il danno cagionato all’impresa sia conseguente alla violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza da parte del gestore.
In applicazione delle regole generali, la prova del danno evento spetta a chi agisce in giudizio, il quale, a norma dell’art. 2697 c.c., ha l’onere di dimostrare, con ogni mezzo, l’effettiva verificazione nonché la reale consistenza e portata. Considerato che il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) rileva solo nella misura in cui sia conseguenza dell’inadempimento degli amministratori, l’attore deve fornire la prova del nesso causale tra mala gestio e pregiudizio al patrimonio della società, secondo le regole della causalità.