Il direttore generale di una S.r.l. non può essere ritenuto responsabile per la mancata convocazione dell’assemblea per la riduzione e l’aumento del capitale sociale, o per l’accertamento della causa di scioglimento, ex artt. 2482-ter, 2484 e 2485 c.c., riferendosi tali disposizioni esclusivamente agli amministratori.
L’art. 2396 c.c. non è applicabile a tale tipo societario, non essendo richiamato in materia di S.r.l.