Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 20 Aprile 2026, n. 7036/2026

Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per compensi non deliberati e rimborso di finanziamenti postergati

Tribunale di Venezia, 20 Aprile 2026, n. 7036/2026
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per compensi non deliberati e rimborso di finanziamenti postergati

Quando lo statuto di s.r.l. riconosce all’amministratore il solo rimborso delle spese documentate e un eventuale emolumento da determinarsi dall’assemblea, l’amministratore non ha diritto ad alcun compenso in mancanza di una delibera dei soci per ciascun esercizio, e non rilevano gli accordi informali tra i soci assunti con modalità diverse da quelle statutarie; l’amministratore che si sia attribuito compensi non deliberati deve risarcire alla società quanto percepito, oltre alle imposte e ai contributi da essa versati, e deve restituire i rimborsi spese ricevuti senza documentazione giustificativa.

Nell’azione sociale di responsabilità per condotte distrattive spetta all’attore provare i prelievi o i pagamenti e allegare che sono privi di giustificazione o estranei all’oggetto sociale, mentre spetta all’amministratore, tenuto a rendere conto della destinazione dei beni sociali, provarne l’impiego per fini sociali, in difetto del quale la distrazione si presume [spese sostenute con le carte di credito della società per viaggi e acquisti presso negozi di lusso].

Gli apporti di denaro effettuati dal socio amministratore per sopperire a temporanee mancanze di liquidità della società costituiscono finanziamenti soggetti all’art. 2467 c.c., anche se contabilizzati come «apporto amministratore», e il loro rimborso in una situazione di squilibrio finanziario della società obbliga l’amministratore al risarcimento del danno; il relativo credito, in quanto postergato, non può essere opposto in compensazione al fallimento ai sensi dell’art. 56 l. fall.

Dopo il fallimento il curatore è legittimato in via esclusiva all’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l., che la società può esercitare direttamente previa delibera dei soci; il difetto di autorizzazione assembleare è sanabile in ogni stato e grado del giudizio e resta sanato quando il giudizio sia proseguito dal curatore autorizzato dal giudice delegato.

Rientra nell’interesse sociale, e non costituisce distrazione, il pagamento con fondi della società del canone di locazione e delle utenze dell’abitazione dell’amministratore trasferitosi presso la sede sociale per svolgere l’incarico.

Nel giudizio promosso dal curatore il convenuto può eccepire in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento senza osservare il rito dell’accertamento del passivo, al solo fine di neutralizzare la domanda.

L’atto di riassunzione è nullo soltanto se non consente il raggiungimento dello scopo di riattivare il processo, e la riassunzione di un giudizio instaurato prima del d.lgs. 149/2022 resta soggetta ai termini a comparire previgenti.

Data Sentenza: 20/04/2026
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro: RG 2737 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo