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Tribunale di Ancona, 22 Maggio 2024, n. 1048/2024

Responsabilità di amministratore e liquidatore per vendite a cliente in crisi e pagamenti preferenziali

Tribunale di Ancona, 22 Maggio 2024, n. 1048/2024
Responsabilità di amministratore e liquidatore per vendite a cliente in crisi e pagamenti preferenziali

Il giudizio sulla responsabilità dell’amministratore investe la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio dell’operazione, nell’adottare le cautele e nell’assumere le informazioni normalmente richieste, restando insindacabili le scelte di gestione in quanto tali. Viola il dovere di diligente gestione l’amministratore che consenta alla società di continuare a produrre e vendere a un unico cliente, del quale conosce la grave crisi [nella specie, una società da lui stesso amministrata, poi ammessa al concordato preventivo], per importi ingenti e in assenza di qualsiasi garanzia di pagamento, sulla base della mera speranza di una ristrutturazione del debito del cliente; il danno è pari ai crediti che non si sarebbero accumulati se la produzione fosse stata interrotta.

L’acquisto di un nuovo bene strumentale nella fase di liquidazione, non funzionale alla liquidazione stessa, costituisce di per sé inadempimento dell’obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, a prescindere dal valore del bene al momento dell’acquisto; il danno è pari alla somma inutilmente spesa, dedotto il valore residuo del bene, che spetta al convenuto allegare e provare.

Il liquidatore ha l’obbligo di accertare l’insieme dei debiti sociali e di pagarli nel rispetto del principio della *par condicio creditorum* e delle cause legittime di prelazione. In presenza di una situazione di sostanziale insolvenza, il liquidatore che esegua pagamenti preferenziali risponde, in mancanza di idonee giustificazioni, del danno pari alle somme pagate in violazione del concorso, mentre non sono fonte di responsabilità i pagamenti di crediti assistiti da privilegio né quelli dei costi correnti, come le utenze, che la liquidazione non fa cessare automaticamente.

Il danno risarcibile nell’azione di responsabilità contro l’amministratore è soltanto quello che costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente; il criterio dei netti patrimoniali presuppone la violazione dell’obbligo di gestione conservativa e l’impossibilità di una ricostruzione analitica, mentre il criterio del deficit fallimentare conserva carattere residuale e suppletivo, utilizzabile soltanto quando sia impossibile quantificare altrimenti il danno e l’inadempimento allegato sia astrattamente idoneo a cagionare l’intero dissesto.

L’art. 1227, comma 2, c.c. non impone al curatore danneggiato di promuovere azioni giudiziarie, come le azioni revocatorie, che costituiscono attività gravose e implicanti rischi, né di attendere l’esito del concordato preventivo del debitore della società per ridurre il danno.

Il risarcimento dovuto dall’amministratore e dal liquidatore costituisce debito di valore, da liquidare con la rivalutazione monetaria fino alla data della liquidazione; la rivalutazione integrale sostituisce il danno presunto costituito dagli interessi moratori, e gli interessi legali sulla somma rivalutata decorrono dalla data della liquidazione.

Data Sentenza: 22/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Willelma Monterotti
Registro: RG 1243 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Claudia Panteghini
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