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Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2016

Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società

Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2016
Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società

Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c.,  gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest’ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l’amministratore e i sindaci a risarcire la società delle spese processuali sostenute, per aver intrapreso e resistito a iniziative giudiziarie con difese manifestamente infondate).

Il danno subito dalla società a causa della mancata locazione di immobili a terzi, imputabile a inerzia negligente degli amministratori, può essere oggetto di liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Nelle s.r.l. obbligate a munirsi di un organo di controllo, in quanto dotate  di un capitale sociale superiore a quello minimo previsto per le s.p.a., i sindaci sono legittimati a promuovere la denuncia al Tribunale di cui all’art. 2409 c.c., in forza del rinvio operato dall’art. 2477 co. 3 c.c. alla disciplina propria delle società azionarie; sicché, l’omesso esercizio di tale potere, pur ricorrendone i presupposti, può essere titolo di responsabilità ex art. 2407 c.c..

Data Sentenza: 25/01/2016
Registro: RG 51699 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/05/2016
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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